Reverse charge nel settore trasporti e logistica: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 14 del 18 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina che estende il meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese operanti nel settore dei trasporti, della movimentazione delle merci e della logistica, nonché al regime transitorio opzionale previsto in attesa della piena operatività della misura.

I chiarimenti confermano integralmente quanto già indicato da Legacoop Produzione e Servizi con una propria precedente circolare, in particolare con riferimento all’ambito di applicazione del regime transitorio opzionale.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina trae origine dall’articolo 1, commi 57-63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che ha introdotto misure finalizzate al contrasto dell’evasione IVA nel settore dei trasporti e della logistica.

In particolare, l’articolo 17, comma 6, lettera a-quinquies, del DPR n. 633/1972 prevede l’applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi, diverse da quelle già previste alle lettere da a) ad a-quater), effettuate nell’ambito di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e logistica.
Sono escluse le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti soggetti allo split payment.

Ambito di applicazione del regime transitorio

Con la circolare in commento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime transitorio opzionale ha carattere settoriale e si applica esclusivamente ai rapporti economici che si collocano all’interno della filiera logistica.

La peculiarità della misura rende necessario individuare con precisione le imprese committenti interessate. A tal fine, l’Agenzia fa riferimento alla classificazione ATECO 2025 – sezione H (Trasporto e magazzinaggio), individuando un elenco esemplificativo e non esaustivo di attività, tra cui:

  • 49.20 Trasporto ferroviario di merci

  • 49.41 Trasporto di merci su strada

  • 50.20 Trasporto marittimo e costiero di merci

  • 51.21 Trasporto aereo di merci

  • 52.1 Magazzinaggio e deposito

  • 52.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci

  • 52.24 Movimentazione merci

  • 52.25 Servizi di logistica

  • 53.10 Attività postali con obbligo di servizio universale

Sono escluse le attività di trasporto di persone.

In presenza di una catena di subfornitura, anche i soggetti subappaltanti, in qualità di committenti, possono aderire al regime opzionale solo se svolgono attività rientranti nei codici ATECO dei settori interessati dalla norma.

Modalità operative

Sotto il profilo operativo:

  • la fattura è emessa dal prestatore con apposita annotazione;

  • l’IVA è versata dal committente tramite modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura;

  • il versamento avviene senza possibilità di compensazione.

Il committente può richiedere il rimborso dell’IVA non dovuta secondo quanto previsto dall’articolo 30-ter del DPR n. 633/1972.

Resta fermo che l’applicazione del regime transitorio non esclude il regime speciale degli autotrasportatori di cui all’articolo 74, quarto comma, del decreto IVA, potendo i due regimi coesistere in capo al medesimo soggetto.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia all’attenta lettura della circolare allegata.
Legacoop Produzione e Servizi resta a disposizione delle cooperative associate per ogni ulteriore chiarimento e supporto interpretativo.

All. – Circolare Agenzia delle Entate 14 E del 18.12.2025

19 Dicembre 2025