Contributo CIGS per le cooperative ex DPR 602/1970

La riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio per l’anno 2022, aveva lasciato alcuni dubbi interpretativi circa l’assoggettamento, per soci e dipendenti delle cooperative regolamentate dal DPR 602/1970, alla contribuzione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).

L’ufficio lavoro di Legacoop era intervenuto sulla materia con apposita circolare ma adesso, a distanza di un considerevole lasso di tempo dall’entrata in vigore della Legge di riforma degli ammortizzatori sociali, realizzata con la Legge n. 234/2021, l’INPS ha ripreso l’argomento relativo alla contribuzione CIGS dovuta dalle Società costituite in forma di Cooperativa regolamentata dal DPR 30 aprile 1970 n. 602, in primis, con la Circolare n. 101 – 12 dicembre 2023 e, da ultimo, con il Messaggio 19 marzo 2024, n. 1167 ( in allegato alla presente).

Nello specifico, per quanto riguarda la contribuzione CIGS, l’INPS precisa che anche i datori di lavoro costituiti in forma di Società cooperativa di cui al D.P.R. n. 602/1970, che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nei sei mesi precedenti, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori non soci.

Conseguentemente, l’INPS afferma che le contribuzioni già dovute ed individuate nell’art. 1 del citato DPR, in ragione dell’entrata in vigore della Legge n. 234/2021 (comma 198), devono essere integrate dalla contribuzione relativa al trattamento di integrazione salariale straordinario.

Con la citata Circolare, tuttavia, lo stesso Istituto afferma che la contribuzione C.i.g.s. non è dovuta dalle cooperative classificate nel settore industria con:

– C.S.C. 1.15.05, che non presentano codice “2U

– C.S.C. 1.15.06, per le posizioni contributive aziendali caratterizzate dai codici Ateco 2007: 52.22.09 “Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua” e 52.23.00 “Attività dei servizi connessi al trasporto aereo.”

Per quanto riguarda i termini di decorrenza degli effetti di quanto sopra esposto, tenuto conto di quanto precisato nei documenti di prassi indicati ed in ragione delle interlocuzioni avvenute con l’Istituto previdenziale da parte di Legacoop Nazionale e di quanto riferito dall’Istituto stesso al Tavolo tecnico svoltosi lo scorso 1° marzo, gli effetti relativi alla contribuzione CIGS per i lavoratori soci e non soci avranno decorrenza dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della circolare stessa, ossia dal periodo di competenza gennaio 2024 e che da tale medesimo periodo la procedura di calcolo viene aggiornata, al fine di recepire il contributo CIGS per i lavoratori sia soci che non soci.

Ulteriori informazioni sul tema e sulle aliquote contributive dovute per l’anno 2024 sono rintracciabile nella circolare di RNS pubblicata nell’area dedicata del sito di Legacoop Nazionale.

14822_Messaggio-numero-1167-del-19-03-2024

14517_Circolare-numero-101-del-12-12-2023

2 Aprile 2024