
25 Giu
Roma, 25 giugno 2019 – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n.18559/23.18.3 del 7 giugno 2019, ha riepilogato in un unico testo tutte le disposizioni ed i chiarimenti relativi alla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), abrogando i precedenti documenti di prassi.
Come è noto, la CQC è obbligatoria per poter guidare professionalmente veicoli superiori a 3,5 tonnellate (patenti C, D, CE, DE).
Con il nuovo provvedimento, che sostituisce la precedente circolare del 3 aprile 2014, vengono affrontati tutti gli aspetti inerenti alla CQC:
- Diritto comunitario ed il recepimento in Italia della Direttiva 2003/59/CE;
- Il rilascio della CQC a seguito di corso e superamento dell’esame (qualificazione iniziale);
- I corsi quinquennali di rinnovo (formazione periodica);
- La gestione dei punti sulla CQC (con l’esame di revisione);
- Le verifiche sul corretto svolgimento dei corsi.
La circolare chiarisce che, per quanto concerne il rinnovo della CQC e corsi di formazione periodica, la qualificazione professionale ha validità 5 anni e un corso di formazione periodica finalizzato al rinnovo del titolo può essere frequentato: nei 3 anni e sei mesi precedenti la data di scadenza della validità della CQC posseduta (in tal caso il titolo è rinnovato a far data dal primo giorno successivo a quello di scadenza del documento rinnovato) ovvero entro 2 anni successivi alla data di scadenza del titolo posseduto (in tal caso il titolo è rinnovato a far data dal giorno di rilascio dell’attestato di formazione periodica).
Circolare Ministero dei Trasporti su Carta di Qualificazione del Conducente 7-06-2019