TITOLO VII – SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO

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TITOLO VII – SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 

CAPO I – MALATTIA 

Articolo 187 – Definizione 
Articolo 188 – Adempimenti 
Articolo 189 – Visite di controllo 
Articolo 190 – Prestazioni 

CAPO II – INFORTUNIO 

Articolo 191– Infortunio 
Articolo 192 – Divieto di cumulo 
Articolo 193 – Anticipazione indennità Inail 

CAPO III – CONSERVAZIONE DEL POSTO 

Articolo 194 – Conservazione del posto 
Articolo 195 – Aspettativa generica 
Articolo 196 – Malattie oncologiche 
Articolo 197 – Rinvio ad altre disposizioni 
Articolo 198 – Lavoratori affetti da tubercolosi 

CAPO IV – TUTELA DELLA GENITORIALITA’ 

Articolo 199 –Tutela della genitorialità 
Articolo 200 – Integrazione congedo di maternità 
Articolo 201 – Congedo parentale 
Articolo 202 – Riposi giornalieri 
Articolo 203 – Congedo per la malattia del figlio 
Articolo 204 – Obblighi della lavoratrice 
Articolo 205 – Part time post partum 
Articolo 206 – Ulteriori ipotesi di part time

 

CAPO I – MALATTIA

Articolo 187 – Definizione

(1) Agli effetti di quanto previsto nel presente Capo, si intende per “malattia” ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui dipende, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, o che comunque comporti la necessità di assistenza medica o la somministrazione di sussidi terapeutici, salvo i casi che rientrano nella normativa contrattuale e di legge sugli infortuni di cui al successivo articolo 191.

Articolo 188 – Adempimenti

(1) Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di dare immediata notizia al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all’atto del verificarsi della malattia.

(2) Di norma, nei casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato, ed è immediatamente inoltrata dal predetto Istituto, con le medesime modalità, al datore di lavoro.

(3) Nel caso di certificazione medica cartacea il lavoratore ammalato ha l’obbligo di recapitare entro 2 giorni dal rilascio da parte del medico curante l’attestazione dell’inizio e della durata presunta della malattia.

(4) Con le modalità descritte ai commi 2 e 3 il lavoratore ammalato ha l’obbligo di comunicare i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione di malattia.

(5) In mancanza di tali certificazioni mediche, salvo giuste ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.

(6) Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

(7) Salvo il caso di opposizione contro l’accertamento degli organi competenti e conseguente richiesta del giudizio del collegio medico a ciò preposto, il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall’obbligo della conservazione del posto di cui al successivo articolo 194 ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, restando a suo carico l’indennità di mancato preavviso.

(8) In mancanza di comunicazioni da parte del lavoratore circa eventuali mutamenti di indirizzo, durante il periodo di assenza per malattia o infortunio, l’azienda presume che esso dimori all’ultimo indirizzo presso il quale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari.

(9) Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Articolo 189 – Visite di controllo

(1) Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.

(2) Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore dieci alle ore dodici e dalle ore diciassette alle ore diciannove di tutti i giorni, comprese le domeniche ed i giorni festivi al fine di consentire l’effettuazione delle visite di controllo richieste dal datore di lavoro.

(3) Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell’ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

(4) Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia all’azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell’obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 5, comma 14, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 s.m.i., nonché l’obbligo dell’immediato rientro in azienda.

Articolo 190 – Prestazioni

(1) Durante il periodo di malattia al lavoratore competono oltre alle prestazioni sanitarie assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale quelle economiche previste dal presente articolo.

(2) Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei trecentosessantacinque giorni precedenti tale data, che il lavoratore è tenuto a consegnare al nuovo datore di lavoro.

(3) Salvo quanto previsto nelle parti speciali del presente Contratto, durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi paga:

(a) all’indennità di malattia da corrispondersi dall’INPS nella misura dell’80 per cento, comprensiva della indennità posta a carico dello stesso Istituto dall’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e della relativa integrazione di cui al decreto ministeriale 1 febbraio 1957 e al decreto ministeriale 6 agosto 1962, per la quale i datori di lavoro sono tenuti a versare al predetto Istituto la prevista aliquota aggiuntiva dello 0,77%. Ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 febbraio 1980 n. 33 l’indennità suddetta è anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge 29 febbraio 1980 n. 33;
(b) alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la durata della malattia superi i cinque giorni. Al personale retribuito con la percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell’articolo 179.

(4) A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell’indennità di malattia di cui al punto a) del comma precedente non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di tredicesima mensilità e di quattordicesima mensilità relativi ai periodi di malattia.

(5) Il trattamento previsto al presente articolo non si applica al comparto degli stabilimenti balneari per cui si fa rinvio a quanto previsto nella relativa parte speciale del presente Contratto.

CAPO II – INFORTUNIO

          

Articolo 191– Infortunio

(1) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l’INAIL il personale soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.

(2) Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

(3) Ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio ed una indennità pari al sessanta per cento della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (periodo di carenza).

(4) Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, in caso di infortunio il datore di lavoro corrisponderà una integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione, sin dal giorno di cui si verifica l’infortunio.

(5) L’integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l’INAIL corrisponde l’indennità prevista dalla legge.

(6) Per il restante personale non soggetto per legge all’obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
– invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabiliti per il caso di malattia dagli articoli 188 e 190, considerandosi l’infermità derivante da infortunio compresa nella previdenza stabilita dall’assicurazione dei dipendenti all’INPS;
– invalidità permanente: 7.746,85 euro;
– morte: 5.164,57 euro.

Articolo 192 – Divieto di cumulo

(1) Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione e le prestazioni corrisposte dall’INPS.

Articolo 193 – Anticipazione indennità Inail

(1) In caso di infortunio sul lavoro, alle normali scadenze dei periodi di paga, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assunto a tempo indeterminato, a titolo di anticipazione, l’indennità per inabilità temporanea assoluta e ne chiederà il rimborso all’Istituto assicuratore.

(2) Per il recupero della somma erogata, all’atto della denuncia di infortunio l’azienda dichiarerà di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 70 del decreto presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(3) Qualora l’INAIL non riconosca il diritto all’indennità o, comunque, non ne rimborsi l’importo al datore di lavoro, l’anticipazione sarà detratta dalla retribuzione, ratealmente.

(4) Qualora nel corso di tale periodo intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, i restanti importi da recuperare saranno trattenuti, complessivamente, dalle competenze di fine rapporto.

(5) Le parti si danno atto che la pratica attuazione di quanto previsto dal presente articolo è soggetta all’autorizzazione dell’INAIL. Al fine di agevolare le relative procedure, le parti notificheranno all’istituto il contenuto del presente articolo.

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CAPO III – CONSERVAZIONE DEL POSTO

Articolo 194 – Conservazione del posto

(1) In caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di centottanta giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

(2) Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell’anno i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.

(3) Per il personale assunto a termine, la conservazione del posto è comunque limitata al solo periodo di stagione/ingaggio o alla durata del contratto stesso.

(4) Qualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la conservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con diritto all’intero trattamento di fine rapporto ed a quanto altro dovuto, esclusa l’indennità sostitutiva di preavviso.

Articolo 195 – Aspettativa generica

(1) Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni dall’articolo 194 del presente Contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a centoventi giorni, alle seguenti condizioni:

a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 196 (malattie oncologiche);
b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici o di degenza ospedaliera;
c) che la richiesta del periodo eccedente i 180 giorni sia fatta dal lavoratore come “aspettativa generica” senza retribuzione e senza diritto a maturazione di alcun istituto contrattuale;
d) che il lavoratore non abbia già fruito dell’aspettativa in precedenza.

(2) I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno far pervenire all’azienda richiesta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette condizioni.

(3) Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente articolo 194; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

Articolo 196 – Malattie oncologiche

(1) Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di cui all’articolo 195 sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni.

(2) Gli interessati dovranno far pervenire all’azienda, prima della scadenza del centoventesimo giorno di aspettativa generica, l’ulteriore certificazione medica a comprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla struttura ospedaliera.

Articolo 197 – Rinvio ad altre disposizioni

(1) Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.

(2) Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

(3) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge per le province redente.

Articolo 198 – Lavoratori affetti da tubercolosi

(1) I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o casi di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.

(2) Ai sensi dell’articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e s.m.i. le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità hanno l’obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.

(3) Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate.

(4) Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell’anzianità di servizio un periodo massimo di centottanta giorni.

 

 

CAPO IV – TUTELA DELLA GENITORIALITA’ 

Articolo 199 –Tutela della genitorialità

(1) Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le disposizioni di legge in materia (D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 e successive modifiche e/o integrazioni).

(2) Durante lo stato di gravidanza e puerperio o adozione o affidamento la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:

a) per “congedo di maternità”: si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice nei 2 mesi precedenti la data del parto e nei 3 mesi successivi al parto; in alternativa 1 mese prima della data presunta del parto e nei 4 mesi successivi alla nascita a condizione che nel corso del settimo mese di gravidanza il medico specialista del servizio sanitario, o con esso convenzionato e il medico competente nel caso di attività sottoposta sorveglianza sanitaria, attestino che tale opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro;
b) per “congedo di paternità”: si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità. Fermo restando il congedo per la nascita del figlio previsto e normato dall’art. 4 comma 24 Legge 92 del 2012 e s.m.i.;
c) per “congedo parentale”: si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore, nei primi 12 mesi di vita del bambino nel limite massimo individuale pari a 6 mesi per la madre, a 7 mesi per il padre; il limite complessivo tra i genitori è pari a 11 mesi, fermi restando i limiti massimi individuali . Tale diritto è riconoscibile per ogni figlio nato e può essere esercitato da entrambi i genitori anche contemporaneamente per lo stesso bambino;
d) per “congedo per la malattia del figlio” si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa.

(3) La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato). Il divieto di licenziamento si applica anche nei casi di adozione e di affidamento fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità. In caso di adozione internazionale il divieto di licenziamento opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore o della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.

(4) Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento di idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. In caso di adozioni e affidamenti il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
In caso di adozione internazionale il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, o dalla comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.

(5) Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall’articolo 217 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso, secondo le modalità previste dall’articolo 209.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità ovvero per il genitore che abbia fruito dei congedi nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di dimissioni di cui al precedente comma, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.

(6) Ai sensi dell’articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 25 novembre 1976 n. 1026 la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

(7) In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.

(8) I periodi di congedo di maternità devono essere computati agli effetti indicati dall’articolo 22 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i.. Il periodo di congedo parentale è computabile solo ai fini di cui al comma 5, dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e s.m.i.

(9) Durante il periodo di congedo di maternità di cui all’articolo 22 del D. Lgs. 151 del 2001 la lavoratrice ha diritto a una indennità a carico dell’INPS pari all’80% della retribuzione. Durante il periodo di congedo parentale di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e s.m.i.. il genitore che ne fruisce ha diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione. . L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(10) Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l’Inps provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità, ai sensi del sesto comma dell’articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(11) Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applicano gli articoli 26 e 36 del D.Lgs. n. 151 del 2001.

(12) Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di congedo di maternità e parentale, fatto salvo quanto previsto all’articolo 183 del presente Contratto.

(13) La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice o del genitore padre che avesse usufruito del congedo di paternità determina di diritto lo scioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all’atto dell’assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.

Articolo 200 – Integrazione congedo di maternità 

(1) Durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) la lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad un’integrazione dell’indennità a carico dell’INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del cento per cento della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto ivi compresa la tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 183 del presente Contratto.

Articolo 201 – Congedo parentale

(1) Nei primi 12 anni di vita del figlio, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 151del 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

(2) I congedi parentali (astensione facoltativa) possono essere frazionati, anche a ore secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. La contrattazione integrativa potrà stabilire diverse modalità di fruizione.

(3) Salvo i casi di oggettiva impossibilità il preavviso per la richiesta di fruizione del congedo parentale è di 5 giorni, ridotto a 2 giorni nei casi di congedo parentale su base oraria. Il diritto al congedo parentale è riconosciuto al genitore anche se l’altro non ne ha diritto.

(4) I periodi di assenza di cui ai precedenti comma sono computati agli effetti indicati dagli articoli 26, e 36 del D.Lgs. n. 151 del 2001.

Articolo 202 – Riposi giornalieri 

(1) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

(2) Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ed in alternativa al padre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno così come previsto dall’articolo 39 comma 3 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e s.m.i.. In caso di parto plurimo le ore di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. Per i genitori adottivi ed affidatari i riposi si applicano entro il primo anno dell’ingresso del minore nella famiglia.

(3) Per detti riposi, è dovuta dall’INPS un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.

(4) L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi dovuti all’ente assicuratore, ai sensi dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 151 del 2001.

(5) I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste all’articolo 122 del presente Contratto e da quelle previste sulla tutela del lavoro della donna.

Articolo 203 – Congedo per la malattia del figlio

(1) Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

(2) Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di assentarsi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

(3) La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all’indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta. Tale procedura vale anche in caso di adozione o affidamento sia nazionale o internazionale.

(4) I trattamenti economici, normativi e previdenziali dei periodi di congedo per la malattia del figlio sono disciplinati dall’articolo 48 e 49 del D.Lgs. n. 151 del 2001.

Articolo 204 – Obblighi della lavoratrice

(1) La lavoratrice in stato di gravidanza ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.

(2) Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro il trentesimo giorno successivo al parto la dichiarazione sostitutiva come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 205 – Part time post partum

(1) Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell’ambito del cinque per cento della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta avanzata dal genitore che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 77.

(2) Nelle unità produttive che occupano un numero di dipendenti occupati a tempo indeterminato compreso tra 16 e 33 non potrà fruire della riduzione dell’orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.

(3) La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.

Articolo 206 – Ulteriori ipotesi di part time 

(1) In caso di problemi di salute del figlio che comportino difficoltà di apprendimento, ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n 170, a seguito di certificazione DSA o DSP, da parte del servizio sanitario pubblico o di comunicazione intervenuta da parte degli istituti scolastici alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre che ne avanzi richiesta verranno concessi turni di lavoro agevolati o, in alternativa, la possibilità di trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 77, nell’ambito del cinque per cento della forza occupata nell’unità produttiva.

(2) Le modalità di fruizione di suddette agevolazioni saranno determinate a livello aziendale o comunque tenendo conto delle esigenze organizzative dell’azienda e della lavoratrice madre o del lavoratore padre.

 

 

 

 

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